Regolamento di esecuzione (UE) 1018/2018 che autorizza un’estensione dell’uso di lievito per panificazione (Saccharomyces cerevisae) trattato con raggi UV quale nuovo alimento a norma del Regolamento (UE) 2283/2015 e che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) 2470/2017.
Pane e panini lievitati, prodotti da forno fini lievitati, integratoi alimentari quali definiti nella Direttiva 2002/46/CE. Livelli massimi di vitamina D2: 5 µg di vitamina D2/100 g.
Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura:
- la denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è “lievito alla vitamina D” o “lievito alla vitamina D2“.
Lievito fresco e lievito secco preconfezionati per cottura in forno domestico. Livelli massimi di vitamina D2: 45 µg di vitamina D2/100 g per il lievito fresco, 200 µg di vitamina D2/100 g per il lievito secco.
Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura:
- La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari è “lievito alla vitamina D” o “lievito alla vitamina D2“.
- L’etichetta del nuovo alimento deve recare l’indicazione secondo cui il prodotto alimentare è destinato unicamente alla cottura in forno e non deve essere consumato crudo.
- L’etichetta del nuovo alimento deve recare istruzioni per l’uso rivolte ai consumatori finali, affinché non sia superata una concentrazione massima di 5 µg/100 g di vitamina D2 nei prodotti finali cotti in forno domestico.